Centro di arbitrato e mediazione dell’OMPI
DECISIONE DEL PANNELLO AMMINISTRATIVO
Inter Ikea Systems BV contro Domain Admin, Whois Privacy Corp.
Caso n. D2017-2211
1. Le Parti
Il denunciante è Inter Ikea Systems BV di Delft, Paesi Bassi, rappresentata da Petillion, Belgio.
Il convenuto è Domain Admin, Whois Privacy Corp. di Nassau, New Providence, Bahamas.
2. Il nome di dominio e il registrar
Il nome di dominio contestato <ıĸea.com> è registrato presso Internet Domain Service BS Corp (il “Registrar”).
3. Storia procedurale
Il reclamo è stato depositato presso il Centro di arbitrato e mediazione dell’OMPI (il “Centro”) il 9 novembre 2017. Il 9 novembre 2017, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registrar una richiesta di verifica del registrar in relazione al nome di dominio contestato. In data 10 novembre 2017 il Registrar ha trasmesso via email al Centro la propria risposta di verifica confermando che il Resistente figura nell’elenco dei registranti e fornendo i dati di contatto.
Il Centro ha verificato che il reclamo soddisfacesse i requisiti formali della Politica di risoluzione delle controversie sui nomi di dominio uniformi (la “Politica” o “UDRP”), delle Norme per la Politica di risoluzione delle controversie sui nomi di dominio uniformi (le “Regole”) e delle Norme supplementari dell’OMPI per la Politica di Risoluzione delle Controversie sui Nomi di Dominio Uniformi (le “Norme Supplementari”).
Ai sensi dei commi 2 e 4 del Regolamento, il Centro ha formalmente notificato il reclamo al convenuto e il procedimento è iniziato il 16 novembre 2017. Ai sensi del comma 5 del Regolamento, il termine ultimo per la risposta era il 6 dicembre 2017. Il resistente non ha presentato alcuna risposta. Pertanto, il Centro ha notificato l’inadempienza del convenuto il 7 dicembre 2017.
Il Centro ha nominato Nicolas Ulmer come unico relatore in questa materia il 5 gennaio 2018. Il Collegio ritiene che sia stato adeguatamente costituito. Il Panel ha presentato la Dichiarazione di accettazione e la Dichiarazione di imparzialità e indipendenza, come richiesto dal Centro per garantire il rispetto delle Regole, paragrafo 7.
4. Contesto fattuale
Il Ricorrente fa parte di un grande e noto gruppo internazionale di vendita al dettaglio attivo nel settore dell’arredamento per la casa; secondo la denuncia, la rete di affiliati del denunciante rappresenta 340 negozi in 28 paesi, il che la rende la più grande rete di questo tipo al mondo.
Il Ricorrente è titolare dei diritti di numerosi marchi commerciali in numerose classi per IKEA, tra cui un marchio svedese (numero 130989, registrato il 17 aprile 1970), un marchio statunitense (numero 1661360, registrato il 22 ottobre 1991) e un marchio dell’Unione Europea (UE) (numero 000109652, registrato il 1 ottobre 1998).
Il Ricorrente fa uso di questi marchi in relazione alla propria attività, anche su una serie di siti web come “www.ikea.com”, “www.ikea.us” e “www.ikea.eu”, nonché in siti significativi pubblicità e promozione.
Il nome di dominio contestato è stato registrato il 29 ottobre 2017 e originariamente si riferiva a un sito web contenente un sondaggio che il denunciante ritiene sia stato utilizzato per attività di phishing. Attualmente si risolve in un sito Web inattivo.
5. Controversie delle parti
A. Denunciante
Il Ricorrente afferma che tutti e tre gli elementi del paragrafo 4(a) della Politica sono qui facilmente soddisfatti. Nello specifico, il Ricorrente sostiene che: il Resistente ha utilizzato Punycode per registrare il nome a dominio contestato con caratteri non ASCII per creare un nome a dominio praticamente identico al marchio del Ricorrente; che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato; e che il Resistente può aver registrato il nome a dominio contestato solo in malafede e con conoscenza del marchio e dell’attività del Ricorrente. Per quanto riguarda l’uso in malafede, il querelante sostiene, e fornisce schermate dimostrative, che il convenuto ha utilizzato in passato il nome di dominio contestato per collegarsi a un sito web coinvolto in uno schema di “phishing” e in altre attività dannose.
Successivamente il Ricorrente chiede che il nome a dominio contestato gli venga trasferito.
B. Convenuto
Il resistente non ha replicato alle argomentazioni del ricorrente.
6. Discussione e risultati
A. Identico o simile in modo confuso
Il nome a dominio contestato va naturalmente letto come contenente la totalità del marchio noto e registrato del Ricorrente. Come spiegato nella Denuncia, infatti, vi sono piccole differenze dovute al fatto che il nome a dominio contestato è stato registrato utilizzando Punycode e quindi non è composto dalla scrittura ASCII inglese. Pertanto, il nome di dominio contestato <ıĸea.com> non comporta un punto sulla “i” di “ikea” e la “k” nel nome di dominio contestato ha la forma di una K maiuscola minuscola. Queste differenze sono quasi impercettibili e l’uso di Punycode per creare un nome di dominio indistinguibile da un marchio notoriamente conosciuto non impedisce evidentemente di riscontrare un’identità o una somiglianza confondibile tra i due. Si veda, ad esempio, Dogan Internet Yayincili¨gli Ve Yatirim Anonim Sirketi contro Moniker Privacy Services/HA Lempka-Alpha Domains, caso OMPI n. D2013-2244. Esso
È inoltre assodato che il generico Top-Level Domain (gTLD) può o deve essere ignorato nel confronto tra le somiglianze tra un nome di dominio e un marchio.
Il nome di dominio contestato è virtualmente identico al marchio del Ricorrente, ed è certamente simile ad esso in modo confondibile; è stato stabilito il primo elemento del paragrafo 4, lettera a) della Politica.
B. Diritti o interessi legittimi
Le decisioni e la giurisprudenza dell’UDRP stabiliscono che un denunciante deve dimostrare almeno un caso prima facie che dimostri che il convenuto non ha diritti o interessi legittimi rispetto al nome di dominio contestato. Vedi Croatia Airlines ddv Modern Empire Internet Ltd., caso OMPI n. D2003-0455. Una volta accertato il fumus boni iuris, spetta al convenuto l’onere di dimostrare di avere diritti o interessi legittimi sul nome di dominio contestato. Vedi anche, Meizu Technology Co., Ltd. c. “osama bin laden”, caso OMPI n. DCO2014-0002; H & M Hennes & Mauritz AB contro Simon Maufe, Akinsaya Odunayo Emmanuel e Nelson Rivaldo, caso OMPI n. D2014-0225; Panoramica WIPO delle opinioni dei panel WIPO su domande UDRP selezionate, terza edizione (“Panoramica WIPO 3.0”), sezione 2.1.
Nel caso di specie, il Ricorrente afferma chiaramente di non aver mai autorizzato il Resistente a utilizzare i suoi marchi nel nome di dominio contestato o in altro modo, e di non essere a conoscenza o di non credere in alcun diritto o interesse legittimo del Resistente nel nome di dominio contestato. . Inoltre, non vi sono prove o indizi nel fascicolo di questo caso che suggeriscano che il convenuto sia comunemente conosciuto con il nome di dominio contestato o abbia diritti o interessi legittimi su di esso.
Il Ricorrente ha dimostrato prima facie che il Resistente manca di diritti o interessi legittimi, cosa che non è stata confutata dal Resistente; il Ricorrente ha pertanto adempiuto al proprio onere ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Politica.
C. Registrati e utilizzati in mala fede
Al momento della registrazione del nome a dominio contestato il marchio e l’attività del Ricorrente erano entrambi molto conosciuti da molti anni; non è plausibile che il convenuto si sia imbattuto nel nome del dominio contestato, tanto meno nel relativo Punycode, per caso o serendipità. Già questo fatto suggerisce fortemente una registrazione in malafede, con lo scopo di utilizzare il nome di dominio contestato per ingannare gli utenti di Internet facendogli credere che il sito web collegato al nome di dominio contestato fosse collegato al Ricorrente e al suo marchio.
Ciò è confermato dalle prove presentate in merito all’utilizzo del nome di dominio contestato. Il denunciante sostiene e presenta prove del fatto che il sito web a cui originariamente si risolveva il nome di dominio contestato informava gli utenti che avrebbero potuto vincere un buono gratuito dal gruppo del denunciante se avessero completato un sondaggio sul sito web. Il denunciante ritiene che le informazioni del sondaggio siano state utilizzate per “phishing” e ha rilasciato una dichiarazione in cui avverte gli utenti di Internet di non interagire con questo collegamento trovato sul sito web. Il nome di dominio contestato successivamente si è risolto in un sito Web inattivo.
L’utilizzo da parte del convenuto di un servizio di privacy per mascherare la propria identità costituisce un potenziale ulteriore indizio di un utilizzo in malafede.
In sintesi, non sembra esserci alcuna spiegazione in buona fede per la registrazione e l’utilizzo del nome a dominio contestato da parte del Resistente.
Ne consegue che il Ricorrente ha dimostrato la registrazione e l’utilizzo in malafede ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Politica.
7. Decisione
Per i motivi che precedono, ai sensi dei commi 4(i) della Policy e 15 del Regolamento, il Collegio ordina che il nome a dominio contestato <ıĸea.com> essere trasferito al ricorrente.
Nicolas Ulmer Panelista unico Data: 17 gennaio 2018